Perché secondo me il fermo di Youssef Siher si colloca al di fuori della lettura costituzionale dei reati d’opinione
Youssef Siher è indagato per istigazione a delinquere (art. 414 CP) e associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis CP) “perché in qualità di amministratore del canale Movimento 17 ottobre presente sulla piattaforma social Instagram, creato a seguito degli scontri e degli atti di devastazione e saccheggio avvenuti il 17 ottobre 2026, pubblicamente istigava a commettere delitti contro l’ordine pubblico, in particolare pubblicava contenuti del seguente tenore: ‘lo stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove, Meloni dichiara guerra al futuro di questo paese e noi dichiariamo guerra a questo presente infame’. Fatto aggravato dall’aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e attraverso strumenti informatici o telematici. In luogo imprecisato epoca anteriore e prossima al 20 ottobre 2026”.
Così si apre il provvedimento con cui la Procura di Milano ha messo in stato di fermo l’uomo sbattuto sui media come la mente eversiva del Movimento 17 ottobre.
Da oltre mezzo secolo la Corte Costituzionale ha affermato che l’art. 414 del codice penale è violato solamente qualora la manifestazione del pensiero oggetto d’attenzione “per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti” (Sentenza n. 65 del 1970).
Quattro anni dopo una sentenza gemella della Consulta, riguardante un altro articolo del codice penale, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’art. 415 del codice penale, riguardante l’istigazione all’odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità” (Sentenza n. 108 del 1974).
E la Corte di Cassazione nel 2019 ha chiarito l’interpretazione della norma spiegando che il delitto di istigazione a delinquere è un reato di pericolo concreto e non presunto e che quindi per essere configurato richiede un comportamento ritenuto concretamente idoneo, in base a un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti (Cassazione penale n. 48247).
Questa è la lettura costituzionale dei reati di opinione. Per quanto si sa adesso e sulla base degli elementi finora emersi, quel provvedimento se ne colloca al di fuori. Non basta dire che “dichiariamo guerra a questo presente infame” per diventare dei terroristi che istigano all’eversione.
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