Prodotti difettosi: da dicembre tempi più stretti e più tutele per i consumatori

Oggi, se il fabbricante di un prodotto difettoso è irrintracciabile, il danneggiato può chiedere chiarimenti al distributore su chi gliel’ha fornito: se il distributore non risponde entro tre mesi, ne diventa responsabile lui stesso. Con le nuove regole in arrivo il 9 dicembre, lo stesso meccanismo verrà esteso anche alle piattaforme online su cui il prodotto è stato acquistato. E con un termine più stretto: un mese.
Non solo. Se un dispositivo con un componente software difettoso cancella dati personali dell’utente, quel danno diventerà risarcibile, insieme ai costi di recupero. Sono due delle novità principali dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2024/2853, andando a modificare il Codice del Consumo.
La partenza a dicembre
Il tema è attuale perché il decreto, approvato in Consiglio dei ministri a inizio agosto, ha appena terminato il suo iter tra le Commissioni della Camera per i pareri. Il Governo, così, può procedere all’adozione del testo definitivo entro il 9 novembre 2026, termine prorogato di tre mesi rispetto alla scadenza originaria del 9 agosto. Le nuove norme si applicheranno solo ai prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026; per quelli precedenti resta la disciplina attuale.
Più soggetti e più prodotti
Vediamo qualche novità. Accanto al fabbricante rispondono, quando questo è stabilito fuori dall’Unione, l’importatore e il rappresentante autorizzato; in assenza di entrambi, il fornitore di servizi di logistica. La nozione di prodotto si allarga a software, elettricità, materie prime e file per la fabbricazione digitale.
Meno oneri probatori
Resta a carico del danneggiato la prova di difetto, danno e nesso causale, ma arrivano tre presunzioni relative di difettosità - mancata esibizione delle prove da parte del convenuto, violazione dei requisiti di sicurezza, malfunzionamento evidente - più una presunzione per i casi di difficoltà probatoria eccessiva legata alla complessità tecnica o scientifica. Tutte superabili con prova contraria. Si introduce inoltre l’esibizione delle prove su ordine del giudice, azionabile sia dall’attore sia dal convenuto.
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