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Thursday, October 8, 2026

“Tribunale islamico” in Italia? Il caso di Padova scatena la polemica: cos’è la Camera arbitrale e cosa dice la legge

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“Tribunale islamico” in Italia? Il caso di Padova scatena la polemica: cos’è la Camera arbitrale e cosa dice la legge

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Un “tribunale islamico” che decide secondo la Sharia può esistere in Italia? La Camera arbitrale islamica italiana, fondata a marzo a Padova, ha scatenato la protesta della destra, e causato la presa di distanza delle stesse comunità musulmane, per la pretesa di dirimere controversie civili e commerciali applicando prioritariamente i precetti della legge islamica. Ma la questione giuridica è decisamente meno scontata di quanto suggeriscano le polemiche. La riforma Cartabia ha espressamente ampliato la libertà delle parti di scegliere le norme applicabili a un arbitrato, lo strumento che consente ai privati di risolvere una controversia affidandosi a giudici privati (arbitri), invece che a un tribunale ordinario, ricavandone una decisione che può avere gli stessi effetti di una sentenza. “Il senso dell’innovazione è stato quello di consentire alle parti di costruirsi una giurisdizione su misura”, spiega al Fatto Filippo Danovi, ordinario di Diritto processuale civile alla Statale di Milano, che alla riforma lavorò come vicecapo dell’Ufficio legislativo del ministero della Giustizia. Una libertà che, avverte, incontra limiti invalicabili.

A sollevare il caso è stato Francesco Minutillo, avvocato ed esponente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, con un esposto alla Procura che ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. “Non sto chiedendo di giudicare una religione, la questione è rigorosamente giuridica”, precisa. Il dubbio riguarda un organismo che si presenta come “Giustizia Islamica in Italia”, chiama i propri arbitri “Tribunale Sciaraitico” e prevede l’applicazione residuale del diritto italiano: “Siamo ancora davanti soltanto a un normale arbitrato privato oppure si sta costruendo un circuito di giustizia parallelo rivolto a una specifica comunità?”. Questione giuridica o meno, la Lega è insorta. “La Sharia anche in Italia? Assolutamente No. In Italia non possono esistere “tribunali islamici” né leggi parallele”, ha dichiarato Matteo Salvini, annunciando di aver segnalato il caso ai ministri competenti. Non solo: a prendere le distanze in modo netto è anche l’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche d’Italia, che parla di “sedicente Camera Arbitrale Islamica Italiana” e di “un’iniziativa nata in modo del tutto autonomo, promossa da soggetti sconosciuti alle comunità islamiche italiane e privi di qualsiasi mandato da parte loro”. L’organizzazione ribadisce che la giustizia “è amministrata dai tribunali della Repubblica” e “non ha bisogno di strutture parallele”. Anche perché “affidarsi alla giustizia dello Stato non è una rinuncia alla propria fede, ma ne è coerente espressione”.

Cos’è la “Camera Arbitrale Islamica” nata a Padova? Il fondatore, Omar Vanin, avvocato musulmano e docente a contratto di Diritto internazionale all’Università di Padova, ha cercato di chiarire respingendo l’idea di un tribunale parallelo. Si tratta, sostiene, di una normale camera arbitrale privata, alla quale due parti possono volontariamente affidare una controversia, per esempio su un prestito non restituito. Gli arbitri possono decidere “ispirandosi alla Sharia e ai precetti religiosi, nella misura in cui ciò non contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano”. E per precisare meglio fa un esempio: una decisione che desse ragione a qualcuno soltanto perché l’altra parte è una donna sarebbe incompatibile con il diritto italiano. Ma che cosa consente davvero la legge? L’articolo 806 del Codice di procedura civile ammette l’arbitrato sui diritti disponibili: controversie che le parti possono legittimamente sottrarre al giudice ordinario affidandosi appunto ad arbitri. Il lodo rituale, cioè la decisione, ha gli effetti di una sentenza, ma resta soggetto alle garanzie e ai controlli dell’ordinamento.

La novità è nell’articolo 822, modificato dalla riforma Cartabia attraverso il decreto legislativo 149/2022, approvato dal governo Draghi e divenuto applicabile nel febbraio 2023, sotto il governo Meloni. Dice che le parti possono scegliere “le norme o la legge straniera” applicabili alla controversia. Non necessariamente, dunque, una legge statale. La relazione illustrativa della legge chiarisce esplicitamente che fu preferita una “dizione ampia” per includere “fonti differenti dalle leggi ordinarie statuali”, come la lex mercatoria, insieme di regole del commercio internazionale, ad esempio. “Quando abbiamo cambiato l’822”, ricorda al Fatto il professor Danovi, “il riferimento era soprattutto a discipline internazionali strutturate, nate da consuetudini e prassi consolidate”. Non a qualsiasi regola inventata dalle parti: “Serve un complesso normativo riconoscibile, dotato di autorevolezza e di una fonte identificabile”.

La Sharia può essere applicata a una controversia arbitrale? Danovi invita alla prudenza. La natura sovranazionale e religiosa delle regole coraniche non costituisce automaticamente un ostacolo: esistono tradizioni giuridiche islamiche applicate anche da tribunali statali. Ma la commistione tra diritto, religione ed etica rende la questione “particolarmente delicata in un ordinamento laico com’è anche il nostro”, spiega. Non basta, insomma, che due persone scelgano la Sharia perché qualsiasi suo precetto diventi applicabile in Italia. “Il limite decisivo rimane l’ordine pubblico, sia quello sostanziale che processuale”, ricorda Danovi. “Il contraddittorio è e rimane l’elemento fondante”, e le regole applicate devono rispettare i principi fondamentali italiani. Un lodo discriminatorio, ad esempio, può sempre essere impugnato per contrarietà all’ordine pubblico, dice il codice di procedura civile.

Un precedente esiste anche nell’Unione europea: nel 2025 un tribunale di Vienna ha ammesso l’esecuzione di un lodo arbitrale pronunciato secondo norme islamiche. Non significa che l’iniziativa padovana sia automaticamente legittimo. Significa che arbitrato religioso e giustizia parallela non sono necessariamente la stessa cosa. La Sharia non può sostituire la legge italiana, ma alcuni suoi principi possono entrare in una controversia privata entro i confini fissati dall’ordinamento. È il rispetto di quei confini, non tanto l’esistenza della Camera padovana, la questione da verificare.

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