Patente, libretto e assicurazione, dal 2028 meno documenti da mostrare ai controlli

Dal 1° gennaio 2028, se il Nuovo Codice della Strada sarà approvato senza modifiche, potrebbero cambiare gli obblighi per gli automobilisti italiani durante i controlli. Gli agenti potranno accertare la regolarità della patente, della carta di circolazione e dell'assicurazione direttamente attraverso gli archivi informatici, senza richiedere necessariamente al conducente di mostrare i documenti. La novità, prevista dal provvedimento approvato dal governo lo scorso 13 ottobre, punta a semplificare le verifiche e a ridurre gli adempimenti per chi si mette al volante. Rimarranno, tuttavia, alcune eccezioni e il dovere di presentare i documenti nel caso in cui sia impossibile per gli agenti accedere alle banche dati.
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Quello che devi sapere
Le novità dal 2028
Il principio alla base delle nuove disposizioni è che gli automobilisti non debbano dimostrare attraverso un documento informazioni già disponibili nelle banche dati della pubblica amministrazione. Come spiega Quattroruote, la riforma consentirà di utilizzare indifferentemente documenti tradizionali e versioni elettroniche, ma introdurrà soprattutto la possibilità di evitare del tutto la loro esibizione quando gli organi di controllo potranno accertarne autonomamente la validità.
La semplificazione riguarderà principalmente tre documenti:
- Patente di guida;
- Carta di circolazione;
- Certificato assicurativo.
Non verrà comunque meno l'obbligo di possederli o di essere in regola con i relativi requisiti. Inoltre, qualora un guasto o un altro impedimento tecnico rendesse impossibile consultare gli archivi durante un controllo o gli accertamenti successivi a un incidente, sarà ancora necessario presentare la documentazione richiesta. Rimane quindi opportuno portare sempre con sé i documenti.
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Le verifiche digitali
A rendere possibile il nuovo sistema saranno tre archivi nazionali, già accessibili a distanza dalle forze dell'ordine. Il primo è l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (Anag), nella quale vengono raccolte le informazioni sulle patenti. Il secondo è l'Archivio nazionale veicoli (Anv), che permette di consultare i dati relativi all'immatricolazione e alla circolazione dei mezzi. Il terzo è la banca dati dei veicoli assicurati, utilizzata per accertare l'esistenza della copertura obbligatoria.
Questi strumenti, gestiti dalla Motorizzazione civile, consentono già oggi di effettuare controlli telematici. Con l'entrata in vigore delle nuove norme, la consultazione degli archivi potrà quindi sostituire la richiesta dei documenti agli automobilisti. La misura interesserà anche chi utilizza un veicolo privato intestato a un parente, a un conoscente o a un'altra persona, purché le informazioni necessarie siano disponibili e verificabili.
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I casi esclusi
La progressiva eliminazione degli obblighi di esibizione non riguarda indistintamente ogni situazione. In determinate circostanze sarà ancora necessario avere a disposizione contratti, autorizzazioni o attestazioni che non possono essere verificati attraverso le banche dati pubbliche. Alcune regole particolari riguarderanno le automobili a noleggio, le esercitazioni per il conseguimento della patente, la guida accompagnata e i veicoli immatricolati all'estero. In questi casi, la possibilità di evitare l'esibizione di determinati documenti dipenderà dalla loro disponibilità negli archivi informatici e dagli obblighi specifici previsti per conducenti e accompagnatori. Restano fuori da questa ricostruzione le disposizioni relative all'autotrasporto professionale, alle targhe prova e ai trasporti eccezionali.
Le esercitazioni di guida
Per chi si prepara a conseguire la patente B, la riforma introdurrà una semplificazione relativa al foglio rosa. Attualmente gli aspiranti automobilisti devono avere con sé l'autorizzazione a esercitarsi e un documento personale di riconoscimento. Dal 2028, invece, non sarà più necessario portare materialmente il foglio rosa, purché le forze dell'ordine possano verificarne l'esistenza e la validità consultando l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Resterà obbligatorio il documento d'identità. Diversa la situazione per gli accompagnatori, che dovranno continuare ad avere a disposizione la patente, in formato fisico oppure digitale tramite l'app IO. Gli istruttori delle autoscuole saranno inoltre tenuti a conservare e presentare l'attestato della propria qualifica professionale.
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Le regole per i minorenni
Il percorso della guida accompagnata, che permette ai giovani in possesso di determinati requisiti di iniziare a esercitarsi prima del conseguimento della patente B, sarà interessato da un'analoga semplificazione. Attualmente il minorenne deve poter presentare l'eventuale patente A1 o B1 già ottenuta e il permesso specifico rilasciato dalla Motorizzazione. Dal 2028, entrambe le informazioni potranno essere controllate per via telematica, rendendo non indispensabile l'esibizione dei relativi documenti. Non cambieranno invece le responsabilità di chi affianca il giovane conducente. Per gli accompagnatori privati sarà necessario possedere una patente di categoria B o superiore ed essere compresi tra le persone autorizzate, che possono essere al massimo tre. Il titolo di guida potrà essere mostrato anche attraverso l'app IO. Nel caso di un istruttore professionista, alla patente dovrà aggiungersi il certificato che ne dimostra l'abilitazione all'insegnamento della guida. Quest'ultimo documento continuerà a dover essere disponibile in formato fisico anche dopo l'applicazione della riforma.
Noleggio e leasing
Per chi prende un'automobile a noleggio, il contratto continuerà a rappresentare un documento indispensabile. La riforma prevede espressamente che debba essere conservato a bordo, poiché le autorità non dispongono di un registro pubblico consultabile telematicamente dal quale ricavare gli estremi del rapporto contrattuale. Sarà dunque necessario poter dimostrare sia il diritto a utilizzare il mezzo sia il periodo per il quale è stato concesso. Una semplificazione riguarderà invece la carta di circolazione delle vetture noleggiate senza conducente. Secondo le regole attuali, al posto dell'originale è ammessa una copia autenticata dal proprietario. A partire dal 2028, anche questa documentazione potrà diventare superflua, a condizione che i dati richiesti risultino accessibili attraverso l'Archivio nazionale veicoli.
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I veicoli con targa straniera
Una disciplina particolare interesserà i residenti in Italia che guidano automobili immatricolate in un altro Paese e appartenenti a soggetti diversi. Per questi veicoli resterà necessario disporre di un documento firmato dall'intestatario, provvisto di data certa, dal quale risultino il motivo e la durata dell'utilizzo. Potrà trattarsi, ad esempio, di un accordo di comodato, di un contratto di leasing oppure di noleggio. L'obbligo continuerà a essere previsto perché le autorità italiane non possono verificare questi rapporti contrattuali attraverso un archivio nazionale dedicato. La situazione sarà diversa per i mezzi utilizzati per oltre 30 giorni complessivi nell'arco di un anno solare, anche quando i periodi non sono consecutivi. In questa circostanza è richiesta l'iscrizione al Reve, il Registro dei veicoli esteri. Una volta completata la registrazione, le informazioni relative alla disponibilità del mezzo potranno essere controllate a distanza e non sarà più indispensabile presentare il contratto che ne giustifica l'utilizzo. Resterà invece rilevante il documento di circolazione rilasciato dal Paese di immatricolazione, che dovrà essere disponibile a bordo e mostrato qualora gli agenti non riescano ad acquisire i dati necessari attraverso gli archivi informatici.
Le novità sull'assicurazione
Per le automobili registrate al Reve è previsto anche un cambiamento relativo alla responsabilità civile obbligatoria. Dal 2028 non troverà più applicazione la convenzione di Madrid, in base alla quale viene presunto il rispetto dell'obbligo assicurativo nel Paese dove il mezzo è stato immatricolato. Per circolare in Italia sarà quindi necessario disporre di una copertura conforme alla legislazione nazionale, sottoscritta con un'impresa autorizzata a operare sul territorio italiano. Anche in questo caso, però, le procedure potranno essere semplificate. Il conducente non dovrà necessariamente mostrare il certificato assicurativo durante gli accertamenti, purché le forze dell'ordine siano in grado di verificare attraverso le banche dati sia l'effettiva esistenza della polizza sia la sua validità.
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