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Wednesday, October 28, 2026

“Ha evocato azioni di ‘disobbedienza civile’, non ha istigato alla violenza”: la gip smonta la ricostruzione della Procura e scarcera Youssef Siher. Le motivazioni

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“Ha evocato azioni di ‘disobbedienza civile’, non ha istigato alla violenza”: la gip smonta la ricostruzione della Procura e scarcera Youssef Siher. Le motivazioni

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Nessun presupposto di pericolo di fuga che avrebbe dovuto giustificare il fermo e neppure sussistono gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati contestati. Con queste motivazioni la gip del tribunale di Milano, Tiziana Landoni, ha scarcerato Youssef Siher, rigettando sia la richiesta di convalida del fermo che l’applicazione della misura in carcere. L’ordinanza smonta punto per punto la ricostruzione della Procura, che accusa il 30enne ricercatore di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Lo fa evidenziando i numerosi dubbi subito emersi in merito accuse mosse al 30enne. Siher lascia così il carcere di San Vittore dove è stato detenuto per quattro giorni.

Nessuna istigazione a delinquere

La giudice per le indagini preliminari argomenta la sua decisione. “Le condotte poste in essere dall’indagato, così come risultanti dalle acquisizioni investigative dianzi richiamate, non sono, allo stato, sussumibili, nel delitto di istigazione a commettere reati“, scrive nell’ordinanza. Dalle indagini è emerso da subito – da “controlli urgenti esperiti il 20.10.2026” – che il 30enne risultava essere l’amministratore del gruppo Telegram e del profilo Instagram denominato “Movimento 17 ottobre“, “creati a seguito degli accadimenti del 17 e 18 ottobre 2026″. Ma in questi contesti l’indagato non ha mai istigato alla violenza, evidenzia la gip Landoni. Nell’ordinanza vengono citate, ad esempio, alcuni post con le frasi “lo Stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove” e “Meloni dichiara guerra al futuro di questo Paese e noi dichiariamo guerra a questo presente infame“. “Orbene – scrive la gip – la condivisione da parte dell’indagato di tali asserzioni con numerosi utenti non può ritenersi integrante il delitto di istigazione a commettere delitti contro l’ordine pubblico”. “Si tratta, senz’altro, di affermazioni di critica rivolta allo Stato, all’attuale Governo e ai media, connotate da toni aspri ed espressioni volgari. Vi è, inoltre, una ferma presa di posizione dinnanzi a politiche non condivise e ritenute dannose per il futuro dell’Italia, che sfocia in una generica “dichiarazione di guerra” ad un “presente infame” (e non nei confronti delle istituzioni dello Stato), non accompagnata da specifici e concreti riferimenti ad azioni violente o in altro modo costituenti reato, tali da indurre gli utenti a commettere atti di tal genere”, si legge.

Tra l’altro, sottolinea la gip, “dai contenuti pubblicati da Siher all’interno del gruppo Telegram ‘movimento 17 ottobre’ emergono le modalità di protesta avverso le attuali politiche governative indicate dal medesimo agli utenti, le quali, oltre ad evocare azioni di ‘disobbedienza civile‘, non si traducono nell’adozione di comportamenti violenti o più in generale criminosi, bensì nella mera programmazione di manifestazioni settimanali, capaci di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero possibile di persone“. Non solo. Se qualche utente ha menzionato comportamenti violenti nella chat di Telegram “Siher non risulta aver caldeggiato o in qualche modo sostenuto” queste affermazioni “né modificato le forme di mobilitazione collettiva in precedenza esposte”.

Il pdf con le “istruzioni”

La giudice approfondisce anche la vicenda del file pdf condiviso dal 30enne il 22 ottobre “Rivoluzione, istruzioni per l’uso. Liberamente ispirato dal manuale della Rivoluzione del 2011″. Si tratta, viene evidenziato, di quattro pagine “estrapolate da un più ampio file rinvenuto all’interno del Notebook in uso al predetto che non risulta essere stato integralmente pubblicato dall’indagato all’interno del gruppo Telegram”. E le pagine condivise nella chat, rimarca la gip, “non contengono riferimenti a strumenti offensivi da utilizzare nel corso delle manifestazioni contro le Forze dell’Ordine, né istruzioni per reagire dinnanzi al lancio di lacrimogeni. Tali indicazioni – viene spiegato nell’ordinanza – sono riportate nel file contenente il ‘vademecum’ integrale rinvenuto all’interno del Notebook dell’indagato, ma non risultano essere state da quest’ultimo pubblicate all’interno del gruppo Telegram”. Quindi il testo finale è depurato e riporta solamente una “guida pratica per la difesa in piazza” con atti di disobbedienza civile. “Il che, peraltro, appare essere un dato indicativo delle modalità di protesta collettiva che il medesimo si era proposto di organizzare, le quali non contemplavano l’aggregazione di persone finalizzata alla commissione di atti di violenza”, sottolinea la giudice.

L’aggravante del terrorismo

“Nei post e nei comunicati pubblicati l’indagato non prospetta mai l’attuazione di azioni violente o l’adozione di altri comportamenti integranti reato, né risulta essersi ispirato alle gravi violenze verificatesi nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2026, neppure menzionate quale modello delle forme di protesta da lui proposte”, si legge ancora. Esclusa anche l’aggravante del terrorismo o il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche introdotto con il decreto sicurezza (ed entrato in vigore 24 ore prima del fermo del 30enne). “Le condotte poste in essere dal medesimo, tenuto conto delle modalità di esplicazione delle stesse, non potrebbero ritenersi tali da arrecare un grave danno allo Stato (non pare essere, invero, di dimensione necessariamente macroscopica l’offesa dalle stesse potenzialmente creata), né risultano essere state compiute allo scopo di intimidire la popolazione nei termini dianzi detti, suscitando nella società nel suo complesso un turbamento profondo e perdurante, considerati gli stessi propositi esternati dal medesimo nei due comunicati pubblicati all’interno del Gruppo Telegram e il tentativo di promuovere la formazione di una coscienza collettiva, coinvolgendo anche persone non appartenenti a realtà politiche”.

Non voleva fuggire

Per questo la gip respinge la richiesta di misura cautelare in carcere e rimette in libertà Youssef Siher, non convalidando neppure il fermo di sabato scorso. “Non è ravvisabile il presupposto del pericolo di fuga che deve giustificare l’applicazione della misura precautelare disposta dal Pubblico Ministero nei confronti dell’odierno indagato”, sottolinea la giudice nell’ordinanza ricordando che il 30enne “è nato in Italia, è titolare di regolari documenti identificativi ed è radicato nel territorio dello Stato, dove dimora con la moglie e la figlia e risulta svolgere attività lavorativa”. Tra l’altro a comunicare agli investigatori che Siher si trovava a Milano a casa di un’amica erano stati i suoi stessi genitori, quando gli agenti sono arrivati nella loro abitazione per effettuare una perquisizione. E “non può ritenersi” che Siher “si fosse appositamente recato presso l’abitazione” dell’amica “con l’intento di sottrarsi alle investigazioni a suo carico (non risulta che il predetto ne fosse a conoscenza) e rendersi irreperibile“. Per questo anche la convalida del fermo viene respinta.

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