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Saturday, October 3, 2026

Figc: pareri Coni, 'tesseramento essenziale', non si parla di commissariamento

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Il tesseramento era un requisito essenziale per l'elezione a capo della Figc e Giovanni Malagò non ne era in possesso. È questo il senso dei quattro pareri degli avvocati Franco Gaetano Scoca, Luigi Medugno, Massimo Coccia e Alberto Angeletti, documenti di cui l'ANSA ha preso visione. Nelle pagine pervenute al Coni non si parla però di commissariamento come conseguenza diretta e inevitabile: nel testo di Medugno si scrive di "valutazioni doverose" rimesse agli organi di competenza del Coni ma "connotate da margini di discrezionalità delibativa quanto alla ponderazione della gravità delle infrazioni riscontrate".
    Affinché la Giunta deliberi in tal senso, come da articolo 7 dello Statuto del Coni, servono infatti "gravi violazioni nell'ordinamento sportivo", ossia condotte che violino norme, principi o obblighi fondamentali di tale ordinamento e che siano tali da compromettere in maniera significativa l'autonomia, la regolarità o il corretto perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Su tale gravità ruoterà la questione.
    Si tratterà, per Medugno, di scelte di "natura strettamente tecnico-giuridica (e giammai politica)" il cui obiettivo sarà valutare se nella vicenda siano ravvisabili "omissioni, negligenze o imperizie" oppure "comportamenti tali da attingere la soglia di una grave violazione dello Statuto e dei Principi fondamentali a esso sovraordinati". Anche per l'avvocato Scoca "spetta ai competenti organi del Coni di valutare le conseguenze", per quanto sul merito della questione non ci siano dubbi: "L'elezione del non tesserato è invalida".
    Tutti e quattro i pareri sono concordi nello schierarsi con la Procura Generale dello sport: all'articolo 29 comma 1 dello Statuto della Federcalcio, la formula "se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura" presuppone un tesseramento vigente come requisito fondamentale, laddove invece la Procura Figc leggeva l'"essere in regola con il tesseramento" come cosa differente dall'"essere tesserato".
    Per Coccia, dunque, si tratta di un "requisito soggettivo di candidabilità e conseguente eleggibilità", per Angeletti "non vi può essere dubbio".
    Lo stesso Angeletti, però, fa riferimento alla mancata impugnazione della candidatura nei termini previsti dallo Statuto (Art. 21 comma 4, "la Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità"): "Non ho notizie - scrive - circa l'avvenuta o meno impugnazione, nei suddetti termini". Medugno dedica alla vicenda un passaggio più incisivo, in merito ai ricorsi presentati dall'avvocato Renato Miele nei mesi scorsi, i quali "sia pur inammissibili contenevano puntuale segnalazione di un vizio radicale. La Procura Federale ha omesso di assumere qualsiasi iniziativa impugnatoria - prosegue -. La Federazione ha lasciato inevase le reiterate richieste di accesso dell'interessato e non si è costituita nei giudizi esofederali".
    Un "vizio genetico" di un'elezione per cui, però l'"unica iniziativa che può essere intrapresa dal Coni per ripristino legalità violata rientra nell'ambito delle attività provvedimentali". La parola "commissariamento" fa capolino in forma ipotetica solo qui, poche righe più sotto, dove si legge che "toccherà alla Giunta Nazionale formulare l'eventuale proposta di commissariamento, a al Consiglio Nazionale decidere se deliberare in conformità ad essa". La violazione è acclarata, insomma, ma la decisione dovrà valutarne l'effettivo peso.

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