Figc: pareri Coni, 'tesseramento essenziale', non si parla di commissariamento
Il tesseramento era un requisito
essenziale per l'elezione a capo della Figc e Giovanni Malagò
non ne era in possesso. È questo il senso dei quattro pareri
degli avvocati Franco Gaetano Scoca, Luigi Medugno, Massimo
Coccia e Alberto Angeletti, documenti di cui l'ANSA ha preso
visione. Nelle pagine pervenute al Coni non si parla però di
commissariamento come conseguenza diretta e inevitabile: nel
testo di Medugno si scrive di "valutazioni doverose" rimesse
agli organi di competenza del Coni ma "connotate da margini di
discrezionalità delibativa quanto alla ponderazione della
gravità delle infrazioni riscontrate".
Affinché la Giunta deliberi in tal senso, come da articolo 7
dello Statuto del Coni, servono infatti "gravi violazioni
nell'ordinamento sportivo", ossia condotte che violino norme,
principi o obblighi fondamentali di tale ordinamento e che siano
tali da compromettere in maniera significativa l'autonomia, la
regolarità o il corretto perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente. Su tale gravità ruoterà la questione.
Si tratterà, per Medugno, di scelte di "natura strettamente
tecnico-giuridica (e giammai politica)" il cui obiettivo sarà
valutare se nella vicenda siano ravvisabili "omissioni,
negligenze o imperizie" oppure "comportamenti tali da attingere
la soglia di una grave violazione dello Statuto e dei Principi
fondamentali a esso sovraordinati". Anche per l'avvocato Scoca
"spetta ai competenti organi del Coni di valutare le
conseguenze", per quanto sul merito della questione non ci siano
dubbi: "L'elezione del non tesserato è invalida".
Tutti e quattro i pareri sono concordi nello schierarsi con
la Procura Generale dello sport: all'articolo 29 comma 1 dello
Statuto della Federcalcio, la formula "se in regola con il
tesseramento alla data di presentazione della candidatura"
presuppone un tesseramento vigente come requisito fondamentale,
laddove invece la Procura Figc leggeva l'"essere in regola con
il tesseramento" come cosa differente dall'"essere tesserato".
Per Coccia, dunque, si tratta di un "requisito soggettivo di
candidabilità e conseguente eleggibilità", per Angeletti "non vi
può essere dubbio".
Lo stesso Angeletti, però, fa riferimento alla mancata
impugnazione della candidatura nei termini previsti dallo
Statuto (Art. 21 comma 4, "la Commissione Federale di Garanzia
accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni
dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità"): "Non ho
notizie - scrive - circa l'avvenuta o meno impugnazione, nei
suddetti termini". Medugno dedica alla vicenda un passaggio più
incisivo, in merito ai ricorsi presentati dall'avvocato Renato
Miele nei mesi scorsi, i quali "sia pur inammissibili
contenevano puntuale segnalazione di un vizio radicale. La
Procura Federale ha omesso di assumere qualsiasi iniziativa
impugnatoria - prosegue -. La Federazione ha lasciato inevase le
reiterate richieste di accesso dell'interessato e non si è
costituita nei giudizi esofederali".
Un "vizio genetico" di un'elezione per cui, però l'"unica
iniziativa che può essere intrapresa dal Coni per ripristino
legalità violata rientra nell'ambito delle attività
provvedimentali". La parola "commissariamento" fa capolino in
forma ipotetica solo qui, poche righe più sotto, dove si legge
che "toccherà alla Giunta Nazionale formulare l'eventuale
proposta di commissariamento, a al Consiglio Nazionale decidere
se deliberare in conformità ad essa". La violazione è acclarata,
insomma, ma la decisione dovrà valutarne l'effettivo peso.
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