Nuovo Codice della strada, dalla 21esima auto servirà Isee sopra i 50mila euro

La misura per contrastare il fenomeno dei “prestanome professionali” e delle auto fantasma spesso usate dalla criminalità
È il fenomeno dei “prestanome professionali”: persone indigenti (senza fissa dimora o titolari di redditi nulli) a cui vengono fittiziamente intestate decine o centinaia di auto. Nella cronaca ci sono stati casi da primato come quello di qualche anno fa quando la Polizia di Stato, a seguito di un controllo stradale, scoprì che un 65enne senza fissa dimora risultava intestatario di 914 veicoli.
Le “auto fantasma” sono uno dei beni strumentali più utilizzati delle organizzazioni criminali: mezzi usati attraverso un prestanome per commettere reati che rendono difficile l’identificazione dei responsabili e il contrasto del crimine.
Misure contro le intestazioni fittizie
Il nuovo Codice della strada interviene sulla materia per rafforzare i controlli e aumentare la prevenzione con una presunzione di intestazione simulata: quando una persona fisica, già intestataria di almeno venti veicoli di categoria M1 per uso proprio (vale a dire le auto per trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre al conducente) richiede l’immatricolazione di un ulteriore veicolo della stessa categoria dovrà dimostrare il possesso di un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) superiore a 50mila euro, cioè una capacità finanziaria adeguata alla gestione di un parco auto così esteso.
Oppure andrà dimostrata che quei veicoli servono per un’attività economica o per attività di volontariato di una delle associazioni iscritte nel Registro unico nazionale terzo settore.
I controlli
Nella relazione tecnica che accompagna il decreto legislativo con l’aggiornamento del Codice della strada, viene specificato che la verifica del numero dei veicoli è effettuata mediante interrogazione dell’Archivio nazionale dei veicoli. La dimostrazione delle condizioni idonee a superare la presunzione spetta all’interessato mediante le dichiarazioni e la documentazione previste dalla normativa. Il riscontro dell’Isee, dell’eventuale attività economica o dell’iscrizione al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) avviene mediante informazioni già disponibili o documentazione presentata dal richiedente, senza svolgimento di autonome attività investigative da parte degli uffici.
La disposizione non istituisce una nuova banca dati, non prevede nuovi organismi di controllo e non determina l’attivazione di unità ispettive dedicate. Le verifiche continuano ad essere svolte dagli uffici competenti mediante le risorse e i sistemi informativi disponibili a legislazione vigente, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotte dagli interessati.
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