Case popolari agli stranieri, i giudici europei dovranno esprimersi su un tema decisivo
La Corte costituzionale con una sentenza, del 22 ottobre 2026, chiede ai giudici Ue di chiarire se l’Italia possa subordinare l’accesso degli stranieri agli alloggi pubblici al requisito del lavoro. Sotto esame anche i punteggi legati alla lunga residenza in Piemonte. Si può escludere dalle case popolari uno straniero regolarmente soggiornante perché non ha un lavoro? E può farlo l’Italia senza aver previsto in modo esplicito questa limitazione nella legge con cui ha recepito le regole europee? La Corte costituzionale porta la questione davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, aprendo un passaggio decisivo sul rapporto tra diritto alla casa, parità di trattamento e condizioni imposte ai cittadini extracomunitari.
Con l’ordinanza n. 175, depositata il 22 ottobre, la Consulta ha disposto un rinvio pregiudiziale ai giudici di Lussemburgo e sospeso il giudizio. Non si tratta, dunque, di una bocciatura definitiva delle norme italiane, ma di una richiesta di chiarimento da cui dipenderà la valutazione della loro legittimità.
La controversia nasce davanti al Tribunale di Torino e coinvolge l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), un cittadino straniero, la Cgil Piemonte e i sindacati degli inquilini Sunia e Sicet, contrapposti alla Regione Piemonte e all’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale. Nel mirino ci sono le regole regionali introdotte nel 2024: per accedere all’edilizia residenziale pubblica, i cittadini non appartenenti all’Unione europea devono avere un permesso di soggiorno di almeno due anni e svolgere regolarmente un’attività lavorativa subordinata o autonoma. Un requisito che rischia di escludere proprio chi, non avendo un reddito da lavoro, si trova in una condizione di maggiore difficoltà economica e abitativa.
Il nodo è europeo. La direttiva 2011/98 riconosce la parità di trattamento, in determinati ambiti, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. Prevede però anche la possibilità per gli Stati membri di limitare l’accesso all’assistenza abitativa agli stranieri che svolgono un’attività lavorativa. La domanda è se l’Italia abbia esercitato validamente questa facoltà.
Il requisito del lavoro era già contenuto nel Testo unico sull’immigrazione del 1998 ed è stato mantenuto dopo le modifiche del 2002. Nel 2014, quando l’Italia ha recepito la direttiva europea, la disposizione non è stata cambiata. La relazione illustrativa e gli atti preparatori indicavano la compatibilità della norma con il diritto Ue, ma il testo legislativo non contiene un’esplicita dichiarazione di deroga. La Consulta chiede quindi alla Corte di giustizia se bastino le intenzioni ricavabili dai lavori preparatori oppure se la scelta di limitare la parità di trattamento debba essere scritta chiaramente nella legge.
Nel procedimento torinese è contestato anche il sistema piemontese che attribuisce punteggi aggiuntivi in base a 15, 20 o 25 anni di residenza continuativa nella regione. Secondo il giudice rimettente, premiare una permanenza così lunga potrebbe penalizzare chi ha un bisogno abitativo più urgente, senza un legame diretto con la reale necessità di ottenere un alloggio.
La partita resta aperta: la Consulta non ha ancora stabilito se le disposizioni siano illegittime. Prima dovrà arrivare la risposta dell’Europa. Con l’ordinanza n. 176, anche un giudizio costituzionale collegato è stato rinviato a nuovo ruolo.
In ultimo segnalo come la questione sollevata dalla Corte Costituzionale abbia un impatto più ampio in quanto la questione degli anni di residenza coinvolge anche i migranti interni e in alcuni comuni e regioni viene negata la partecipazione ai bandi per case popolari a chi non ha redditi. Sarà interessante capire l’orientamento dei giudici europei.
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