Processo Berlusconi, Cedu: il processo per frode fiscale sui diritti tv Mediaset è stato equo

La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che il processo per frode fiscale sui diritti tv Mediaset è stato equo.
Silvio Berlusconi fece ricorso contro l'Italia alla Corte di Strasburgo il 28 dicembre 2013. Dopo la sua morte gli eredi hanno deciso di continuare la causa.
Nella sentenza, la Cedu ha esaminato approfonditamente la questione relativa all'imparzialità del collegio giudicante della Corte di Cassazione spiegando che il ricorso alla Corte di Strasburgo è "manifestamente infondato".
Silvio Berlusconi e i figli Marina e Piersilvio, 2002 (Contrasto)
La ricostruzione
Il ricorso è stato presentato nel dicembre 2013 da Berlusconi stesso dopo la sua condanna per concorso in dichiarazioni fiscali fraudolente legate all'acquisto di diritti televisivi tramite Mediaset: quattro anni di reclusione, poi ridotti a uno per effetto dell'indulto.
La Cassazione ha confermato la condanna il 1 agosto 2013, a cui hanno fatto seguito l'interdizione dai pubblici uffici e la decadenza da senatore.
La questione centrale riguardava un'intervista concessa dal giudice Antonio Esposito, che presiedeva un collegio della Corte di Cassazione, a Il Mattino il 5 agosto 2013, dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito delle motivazioni, avvenuto il 29 agosto.
Secondo il ricorrente, il giudice aveva voluto influenzare i colleghi anticipando le motivazioni. Per la Corte non emerge alcun pregiudizio né un dubbio oggettivamente fondato sull'imparzialità del collegio, perché la decisione era già stata adottata.
La corte di Strasburgo precisa di non dover valutare l'opportunità del comportamento di Esposito né le sue conseguenze disciplinari, ma solo l'effetto sull'imparzialità, ricordando al contempo che i magistrati devono mostrare la massima discrezione nei rapporti con la stampa.
Sulle frasi ostili attribuite a Esposito, riferite da partecipanti a cene private e da dipendenti di un hotel di Ischia, la Corte ha ritenuto la prova insufficiente.
Il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio del giudice prima del processo, e le iniziative giudiziarie di Esposito riflettono il clima di ostilità successivo alla condanna. Le affermazioni del giudice relatore A.F., poi deceduto e registrato a sua insaputa, sono state giudicate generiche e in contrasto con il suo comportamento durante e dopo il processo. Né la rapidità del procedimento né l'assegnazione alla sezione feriale indicano, secondo i giudici, una volontà precostituita di condannare.
Sono stati dichiarati irricevibili tutti gli altri motivi.
La sentenza
"Il caso Berlusconi contro Italia (ricorso n. 8683/14) riguardava la denuncia di Silvio Berlusconi relativa all’iniquità della sua condanna penale per un sistema di evasione fiscale messo in atto tramite Mediaset Spa e altre società dello stesso gruppo, in relazione all’acquisto di diritti televisivi. Nella sentenza odierna della Sezione1 relativa al caso, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, all’unanimità, che non vi era stata violazione dell’articolo 6 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda la denuncia secondo cui la Corte di cassazione avrebbe mancato di imparzialità. La Corte ha ritenuto che Berlusconi non avesse dimostrato che il collegio della Corte di Cassazione incaricato del suo caso, e in particolare il presidente della Sezione alla quale era stata assegnata la causa, avesse mancato di imparzialità. La Corte ha respinto le altre doglianze di Berlusconi in quanto manifestamente infondate o tardive", si legge nella sentenza.
"La Corte ha ritenuto che la denuncia del ricorrente relativa alla mancanza di imparzialità della Corte di Cassazione si basasse sui seguenti quattro argomenti, che ha esaminato uno per uno.
1. Le dichiarazioni del giudice Esposito a “Il Mattino”: la Corte ha osservato che le dichiarazioni erano state rese dopo la pronuncia delle disposizioni operative in udienza pubblica il 1° agosto 2013, quando era già stata adottata una decisione definitiva. Nulla nell’articolo di giornale lasciava supporre che il giudice Esposito avesse affrontato il procedimento con un’idea preconcetta circa la colpevolezza del sig. Berlusconi. Né l’articolo faceva alcun riferimento specifico ai fatti del caso o alle prove su cui si era basata la condanna. Certo, la decisione di un giudice di rilasciare un’intervista alla stampa su una sentenza alla quale aveva contribuito in qualità di membro e presidente del collegio giudicante poteva sollevare una serie di interrogativi, in particolare alla luce del dovere di discrezione che i giudici erano tenuti a rispettare per salvaguardare l’equità processuale garantita dall’articolo 6 della Convenzione. Ciò era particolarmente vero nel caso in cui l’intervista avesse avuto luogo prima della pubblicazione della motivazione della sentenza in questione. Tuttavia, l’intervista rilasciata a 'Il Mattino' non ha rivelato alcuna parzialità da parte del giudice riguardanti il caso o che possano dare adito a dubbi oggettivamente giustificati circa l’imparzialità della Corte di Cassazione.
2. Le osservazioni ostili attribuite al giudice Esposito, secondo quanto riferito da terzi: la Corte ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti a dimostrare che tali osservazioni fossero state effettivamente pronunciate. Non era stato inoltre accertato che il giudice avesse manifestato, prima del procedimento, alcuna parzialità o pregiudizio che potesse aver compromesso la sua imparzialità.
3. La Corte ha ritenuto che le osservazioni del giudice A.F. non costituissero prova di una mancanza di imparzialità da parte della Corte di Cassazione. Esse erano, inoltre, di carattere generale e incoerenti con la sua condotta durante e dopo il procedimento. Per quanto riguarda il presunto tentativo di registrare le deliberazioni private, la Corte ha ritenuto che, anche se fosse stato dimostrato, ciò non avrebbe dimostrato che gli altri giudici si fossero comportati in modo inappropriato. La Corte non ha quindi potuto constatare, sulla base delle osservazioni attribuite al giudice A.F., che la Corte di Cassazione non fosse stata imparziale.
4. Le presunte anomalie relative all’adozione della sentenza e al suo contenuto: la Corte ha sottolineato che la rapidità del procedimento non costituiva un indizio di mancanza di imparzialità. Per quanto riguarda le denunce relative allo svolgimento delle deliberazioni, ha innanzitutto rinviato alle proprie conclusioni sopra esposte sul tentativo di registrazione e ha poi osservato che la presunta partecipazione di un terzo alle deliberazioni era un’accusa mossa da 'Il Giornale' senza alcuna prova a sostegno", conclude la Cedu.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.