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Friday, October 16, 2026

Il proprietario risponde dei rifiuti abbandonati da altri sul suo terreno? Arriva il chiarimento

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Il proprietario risponde dei rifiuti abbandonati da altri sul suo terreno? Arriva il chiarimento

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Nel diritto ambientale ci sono questioni che si ripropongono continuamente e che ancora non risultano chiarite definitivamente dalla giurisprudenza. Una di queste riguarda il proprietario di un terreno adibito abusivamente da altri a discarica di rifiuti. In questi casi, fermo restando che chi vi deposita rifiuti è soggetto alle sanzioni di legge e che ne risponde anche il proprietario del terreno se, in qualche modo, lo consente, il problema è se ne risponde, in qualche modo, anche il proprietario incolpevole del terreno e se, in particolare, può essere obbligato dal sindaco a bonificare e a recintare questa sua proprietà.

L’ultima sentenza in proposito proviene dal Consiglio di Stato (sez. 4, 1 settembre 2026, n. 6736) e riguarda, appunto, il caso di un terreno nel Comune pugliese di Vernole cui il sindaco aveva ingiunto la rimozione e lo smaltimento “dei rifiuti abbandonati all’interno delle aree suindicate, consistenti in rifiuti di vetro, gomma e metallo derivanti da lastre di vetrocamera in frantumi, occupanti una superficie irregolare di circa mt. 10×2, altezza mt 0,5 circa…”.

L’ordinanza veniva, tuttavia, impugnata dall’interessato ma il suo appello veniva respinto dal Tar di Lecce che riteneva avesse colpa in quanto, “pur non sussistendo l’obbligo da parte del proprietario del terreno, oggetto di abbandono di rifiuti, di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l’accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque, rendere difficoltoso l’accesso sull’area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l’accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione”.

Ricorreva, allora, al Consiglio di Stato che, con la sentenza in esame, gli dava, invece, ragione, richiamando il suo orientamento prevalente in proposito, secondo cui “il proprietario di un fondo non è responsabile dell’abbandono incontrollato di rifiuti o del loro deposito sulla propria area, salvo che non sia ravvisabile un comportamento doloso o colposo dello stesso”, aggiungendo che, nel caso in esame, non era stata dimostrata a sufficienza la sua colpa tanto più che, secondo gli accertamenti, i rifiuti “erano stati oggetto di un unico abbandono avvenuto di recente da ignoti”, ribadendo che “il proprietario non ha l’obbligo di recintare il suo terreno, cosicché la mancata recinzione non può essere valorizzata quale indizio della negligenza”. E, per completezza, si deve segnalare che, in precedenza lo stesso Consiglio di Stato aveva precisato che sussiste, tuttavia, la colpa, quando si tratta di un fatto prevedibile e prevenibile, aggiungendo, tuttavia, che occorre sempre restare “nei limiti di una ragionevole esigibilità, escludendo quindi, ad esempio, un obbligo di vigilanza 24 ore su 24 per prevenire condotte illecite di terzi”.

Del resto, questo è anche l’orientamento della Cassazione secondo cui “in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, il proprietario del sito ove i rifiuti son stati illecitamente depositati, o a fine di abbandono o a fine di smaltimento, non risponde, per la sola ragione della sua qualifica dominicale rispetto al terreno o comunque al sito in questione, dei reati dì realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti stessi, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, il che potrebbe verificarsi solo nell’ipotesi in cui il proprietario abbia compiuto autonomi atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti”.

Infine, si deve osservare che la sentenza in esame è sostanzialmente conforme al parere, anche se non recentissimo, della Corte di giustizia europea, la quale ha chiarito anche essa che il principio “chi inquina paga” non giustifica l’imposizione automatica di obblighi di bonifica a carico del proprietario solo in ragione della sua titolarità sul bene, se questi non è responsabile dell’inquinamento; aggiungendo, peraltro, che il diritto dell’Unione non osta a disposizioni nazionali, come quelle italiane, le quali non addossino l’obbligo di bonifica in via principale al proprietario incolpevole e che, quando l’inquinatore non è individuabile, l’autorità pubblica non può trasferire l’obbligo di bonifica in capo al proprietario del terreno che non abbia colpa o dolo nella contaminazione.

In conclusione, quindi, si può affermare che oggi, in sostanza, vi è un generale accordo, in giurisprudenza, secondo cui il proprietario del terreno non può, solo per la sua qualifica, essere oggetto di condanne o di obblighi per illeciti commessi sul suo terreno se non vi sia nel caso concreto la prova (risultante da specifici accertamenti) di un suo contributo causale, doloso o colposo, rispetto al verificarsi dell’evento.

Resta solo da aggiungere che tanti contenziosi di questo tipo non esisterebbero se le autorità non considerassero, molto spesso, l’abbandono di rifiuti, un fatto ineluttabile e, comunque, non molto grave; ed esercitassero con scrupolo i loro doveri di sorveglianza nelle zone di loro pertinenza, svolgendo, in caso di violazione, accurate indagini per identificare i responsabili dell’abbandono, evitando così il rischio di addossare al proprietario gli oneri di ripulitura del suo terreno.

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