Dal 2027 arriva una stangata fiscale sul Tfr? Come sono cambiate le norme e cosa c’è di vero – Il grafico per scoprire come sarai tassato
Davvero a partire da gennaio 2027 è in arrivo una nuova tassazione del Trattamento di Fine Rapporto che potrebbe costare cara ad alcuni lavoratori? Qualcuno, causa interpretazione parziale delle modifiche normative legate all’introduzione del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, ha ipotizzato la possibile scomparsa della clausola di salvaguardia, ovvero il meccanismo che permette ai lavoratori di calcolare la tassazione della liquidazione con le aliquote più favorevoli. La ricostruzione corretta dell’impianto legislativo chiarisce invece che il paracadute fiscale rimane pienamente in vigore e che le modalità di tassazione del Tfr non subiranno alcun inasprimento.
L’origine della notizia e il riordino normativo
Le indiscrezioni su una stretta fiscale sono nate dalla lettura dell’articolo 376 del nuovo Testo unico, che dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 9, della Legge 296 del 2006. Quest’ultima era la norma che vent’anni fa aveva originariamente introdotto il paracadute fiscale per evitare penalizzazioni al momento del passaggio alle nuove aliquote Irpef. L’abrogazione non equivale però all’eliminazione della tutela: è un’operazione tecnica di riordino legislativo. La medesima clausola di salvaguardia è stata integralmente recepita e ricopiata all’articolo 21, comma 11, del nuovo Testo Unico. La disposizione stabilisce espressamente che, al momento del calcolo dell’imposta sul Tfr e sulle altre indennità di fine rapporto, continuano ad applicarsi, se più favorevoli al contribuente, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (sotto la tabella interattiva con il confronto). Anche la relazione tecnica al decreto conferma l’assenza di qualsiasi variazione di gettito per lo Stato, ribadendo la totale continuità delle regole attuali.
Il meccanismo della tassazione separata e il paracadute fiscale
La liquidazione maturata dal lavoratore dipendente nel corso degli anni non viene sommata al reddito ordinario dell’anno in cui viene percepita, al fine di evitare che l’incasso di somme accumulate in decenni di lavoro faccia scattare impropriamente gli scaglioni Irpef più elevati. Si applica quindi il regime della tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate determina un’aliquota media teorica basata sul rapporto tra l’importo del Tfr e gli anni di servizio.
In sede di riliquidazione dell’imposta, l’amministrazione effettua un doppio calcolo di verifica: da un lato determina il prelievo applicando la struttura Irpef corrente (con aliquote al 23%, 33% e 43%), dall’altro simula la tassazione secondo le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006 (che prevedevano fasce al 23%, 33%, 39% fino a 100.000 euro e 43% oltre tale soglia). Tra i due risultati, il sistema applica automaticamente l’imposta con il valore più basso, garantendo al lavoratore l’opzione fiscalmente più conveniente.
Chi trae vantaggio dalla decisione e chi non registra variazioni
La conferma del paracadute fiscale a tempo indeterminato produce impatti differenti a seconda della fascia di reddito del contribuente, definendo chiaramente i soggetti che traggono un beneficio diretto dalla norma e coloro per i quali la situazione rimane invariata. I lavoratori che traggono il maggior vantaggio dalla clausola di salvaguardia sono i titolari di redditi medio-alti e alti. Nel sistema fiscale del 2006, la presenza dello scaglione intermedio del 39% per i redditi compresi tra 33.500 e 100.000 euro permette di evitare l’applicazione immediata dell’aliquota massima del 43%, che nell’Irpef attuale scatta superata la soglia dei 50.000 euro. Per chi vanta una liquidazione consistente e un reddito di riferimento superiore a 50.000 euro, la possibilità di applicare le vecchie aliquote si traduce in un risparmio d’imposta netto al momento del conguaglio.
Per i lavoratori con redditi bassi e medi non si registrano invece variazioni né guadagni aggiuntivi. Per queste fasce retributive, le aliquote ordinarie vigenti risultano già pari o più vantaggiose rispetto a quelle del 2006. L’esistenza del paracadute non genera per loro un ulteriore sconto di imposta, poiché il calcolo ordinario garantisce già l’applicazione del prelievo minimo previsto dalla legge.
Resta infine confermata la netta separazione tra il TFR lasciato in azienda o al Fondo di Tesoreria dell’Inps e quello destinato alla previdenza complementare. Per i fondi pensione continuano ad applicarsi le regole proprie del settore, che prevedono un’imposta sostitutiva agevolata compresa tra il 15 e il 9% in base agli anni di permanenza nel fondo.
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