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Tuesday, October 13, 2026

Dipendenti pubblici, cambiano le regole sulle ferie non fruite: potranno essere pagate

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Il dipendente perderà infatti il diritto al pagamento in busta paga soltanto se la Pubblica Amministrazione sarà in grado di dimostrare che ha invitato formalmente e in tempo utile il dipendente a fruire dei giorni di riposo spettanti

Zangrillo: Con dl Pa uniformata norma su ferie non godute a normativa Ue

I punti chiave

Cambiano le regole sulle ferie arretrate dei dipendenti pubblici. Dopo oltre dieci anni di divieti e contenziosi, cade il blocco che impediva la monetizzazione delle ferie non godute. La novità è contenuta nel decreto PA n. 144 del 7 agosto 2026, approvato in via definitiva dal Parlamento il 30 settembre.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

La ferie si potranno monetizzare

Con la nuova disciplina i giorni di riposo maturati e non utilizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoro potranno trasformarsi in un indennizzo economico in busta paga. Una novità con cui l’Italia si adegua ai principi fondamentali del diritto del lavoro dell’Unione Europea.

Ma cosa era successo in passato? Nell’epoca dei tagli alla spesa pubblica, il decreto-legge n. 95/2012 (art. 5, comma 8) aveva imposto un divieto assoluto: le ferie, i riposi e i permessi del personale pubblico dovevano essere obbligatoriamente fruiti e non erano monetizzabili.

In nessun caso - neppure all’atto del pensionamento, delle dimissioni, del licenziamento o della mobilità - si poteva ricorrere al pagamento delle ferie non godute in busta paga. La regola, nata per contenere i costi dello Stato e scoraggiare l’accumulo di arretrati, si è però rivelata una “trappola”: molti lavoratori si vedevano cancellare settimane di riposo mai fruite per esigenze di servizio, senza compensazioni.

L’intervento dell’Unione Europea

L’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno e dice che tale diritto può essere sostituito da un’indennità finanziaria unicamente in caso di fine del rapporto di lavoro.

La Corte di Giustizia UE (con la sentenza Comune di Copertino del 2024, C-218/22) ha poi ribadito il concetto: il lavoratore è la parte debole e la perdita del compenso per le ferie arretrate non può derivare dalla semplice cessazione volontaria del servizio. Sotto la minaccia di una procedura d’infrazione (il caso ARES avviato dalla Commissione Europea a luglio 2024), l’Italia ha dovuto cambiare le regole.

La nuova norma (articolo 1, commi 1 e 2 del DL n. 144/2026) ricalibra le responsabilità, mettendo al centro la figura del datore di lavoro pubblico.

In quali casi spetta l’indennità

L’indennità sostitutiva per le ferie non godute a fine rapporto spetta di default, salvo un’unica precisa eccezione: la scelta consapevole e deliberata del lavoratore. Il dipendente perderà infatti il diritto al pagamento in busta paga soltanto se la Pubblica Amministrazione sarà in grado di dimostrare che ha invitato formalmente e in tempo utile il dipendente a fruire dei giorni di riposo spettanti; lo ha espressamente informato delle conseguenze (cioè che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita sia delle ferie sia dell’indennizzo economico).

Gli obblighi del datore di lavoro

L’onere della prova grava interamente sulla Pubblica Amministrazione. Se l’ente non dimostra di aver sollecitato il dipendente e di avergli fornito gli strumenti per andare in ferie, la busta paga finale dovrà contenere il compenso.

La norma precisa inoltre che per “datore di lavoro” s’intende il soggetto (dirigente o responsabile di servizio, a seconda dell’ordinamento dell’ente) incaricato di autorizzare o negare le ferie. Sarà questa figura a dover gestire le comunicazioni per evitare contenziosi o contestazioni per danno erariale.

Nessuna retroattività

Per tutelare i bilanci pubblici ed evitare una pioggia di ricorsi arretrati, la novità non ha valore retroattivo.

Le nuove regole si applicano esclusivamente al monte ferie maturato successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto approvata il 30 settembre.

Restano escluse le ferie accumulate negli anni precedenti, per le quali continuano a valere le eccezioni già previste (come la mancata fruizione dovuta a malattia grave, infortunio, congedi di maternità o cause di forza maggiore non imputabili al dipendente).

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