Stop al lavoro forzato, anche nella moda: cosa cambia con il nuovo regolamento Ue
Per anni, nei campi di cotone dell’Uzbekistan, il lavoro forzato è stato una pratica sistematica. Ogni stagione, insegnanti, medici, infermieri e studenti venivano mandati a raccogliere cotone, spesso contro la propria volontà. Poi qualcosa è cambiato. Il governo ha avviato una serie di riforme, anche grazie alle pressioni internazionali, e l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ne ha monitorato i risultati. Nel 2018 il 93% delle persone impegnate nella raccolta del cotone lavorava volontariamente. Restavano problemi da risolvere, ma il ricorso sistematico al lavoro forzato era stato in gran parte eliminato.
È una storia che vale la pena ricordare, soprattutto quando si parla delle violazioni dei diritti umani nelle filiere della moda. Perché dimostra che cambiare le cose è possibile, a patto che governi e imprese si assumano le proprie responsabilità. Ed è proprio questo il principio alla base del regolamento europeo 2024/3015 che, a partire dal 14 dicembre 2027, vieterà di commercializzare nell’Unione europea prodotti realizzati (anche solo in parte) attraverso il lavoro forzato.
Per capire nel concreto cosa prevede, andiamo con ordine. Molti confondono questo testo con la direttiva sulla due diligence (Csddd), quella che impone alle grandi imprese multinazionali di vigilare sul rispetto dell’ambiente e dei diritti umani nella propria catena di fornitura, e che è stata molto ridimensionata con il pacchetto Omnibus. In realtà, sono due testi molto diversi. La prima macroscopica differenza è il perimetro di applicazione. Mentre alla Csddd sono soggette solo le società europee con più di 5mila dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro, con ricadute anche sulle loro filiere, il regolamento sul lavoro forzato si applica a tutti i prodotti, indipendentemente dal settore e dal Paese in cui sono stati realizzati. Riguarda quindi sia i beni importati dall’estero sia quelli fabbricati nell’Unione europea, destinati ai consumi interni o all’export.
Anche il meccanismo è diverso. Con la Csddd, le imprese interessate devono individuare, prevenire e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente, e possono essere sanzionate se non rispettano questi obblighi. Il regolamento sul lavoro forzato, invece, vieta direttamente la commercializzazione dei prodotti realizzati attraverso lo sfruttamento dei lavoratori, anche quando il lavoro forzato riguarda una sola fase della filiera. Non impone alle aziende un obbligo generalizzato di certificazione preventiva: spetta alle autorità pubbliche verificare le eventuali violazioni.
Come funzioneranno i controlli? Le autorità nazionali e la Commissione europea condurranno le indagini concentrandosi sui prodotti, sui settori e sulle aree geografiche più esposti al rischio di lavoro forzato. Potranno partire da segnalazioni, denunce, rapporti delle organizzazioni della società civile e altre informazioni disponibili. Se emergeranno elementi sufficienti per avviare un’indagine, potranno chiedere alle aziende di fornire documentazione sulla provenienza dei prodotti e sulle misure adottate per prevenire lo sfruttamento. Se verrà accertato il ricorso al lavoro forzato, le autorità potranno vietare la commercializzazione del prodotto, ordinarne il ritiro dal mercato e impedirne l’esportazione. Il regolamento sarà applicabile dal 14 dicembre 2027, quindi le imprese hanno ancora tempo per prepararsi, ma sappiamo che mettere sotto controllo le filiere produttive e costruire sistemi di tracciabilità di prodotto (i due requisiti essenziali) non è cosa da poco. Servono tempo, metodo e strumenti a supporto.
Per le aziende della moda, infatti, questo significa innanzitutto conoscere meglio la propria filiera. Sapere chi confeziona un capo o produce un accessorio è importante, ma non basta: bisogna risalire anche a chi fornisce i tessuti, lavora le materie prime e svolge le lavorazioni affidate in subappalto. È proprio nei passaggi meno visibili che possono nascondersi le violazioni più gravi.
Alle imprese che affianco come consulente consiglio proprio di cominciare da qui, senza aspettare il dicembre 2027. Mappare i fornitori e i subfornitori, individuare i Paesi e le lavorazioni più esposte al rischio, raccogliere informazioni attendibili sulle condizioni di lavoro. E, soprattutto, collaborare con i propri partner commerciali per affrontare le criticità che emergono, senza limitarsi a raccogliere certificazioni e dichiarazioni di conformità. L’esperienza dell’Uzbekistan dimostra che intervenire può produrre risultati concreti: ciò che conta è conoscere le condizioni in cui le persone lavorano e contribuire a migliorarle.
Anche questa norma – con tutte le sue applicazioni sul mercato – tende a ridurre l’impatto sociale delle produzioni, consentendo al consumatore di scegliere di investire i propri risparmi in prodotti responsabili.
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